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ComunicazioniComunica gli aggiornamenti di ESTR0211 Portatarga regolabile YAMAHA YZF-R125 2008
 
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Questo prodotto e' stato aggiunto al nostro catalogo sabato 16 novembre, 2013.
 
ESTR0211 Portatarga regolabile YAMAHA YZF-R125 2008
[ESTR0211]
€ 57.00 € 82.00
 
 

ESTR0211 Portatarga regolabile YAMAHA YZF-R125 2008

CONDIZIONI : NUOVO 

Portatarga di tipo regolabile, realizzato in speciale lega di alluminio satinato e anodizzato nero.

Predisposto per il montaggio della nostra luce targa a led (codice ELT001).

Nel kit vengono fornite tutte le viti, i dadi autobloccanti e 2 supporti per freccie aftermarket con fori da 10mm.

Questa famiglia di portatarga è costituita da un supporto per la targa universale e da attacchi specifici per la vostra motocicletta realizzato in una speciale lega di alluminio-magnesio.

Tale lega ha la caratteristica di resistere molto bene alle continue vibrazioni. Per incrementare ancora la sicurezza, tutte le pieghe vengono effettuate con una raggiatura molto ampia, in modo da non snervare la lamiera durante la lavorazione.

ATTENZIONE!!! tutti i portatarga verranno consegnati con il nuovo modello di supporto targa in composito alluminio-policarbonato
La luce targa a led e il supporto catarifrangente non sono compresi nel kit e possono essere ordinati a parte.

A seguito di numerose segnalazioni di contravvenzioni attribuite ai nostri clienti sul territorio italiano per il montaggio del portatarga regolabile, vengono riportate nelle note importanti da avvalersi in caso di corretto montaggio secondo quanto stabilito dal D.P.R. 16.12.1992. n.495.

Ammesso che vengano rispettati i vincoli stabiliti dai punti A,B,C,D,E,F,G dettagliati nell'articolo D.P.R. 16.12.1992. n.495. di seguito riportato, non può essere applicato l'art.72 del codice della strada in quanto il sistema portatarga non costituisce parte strutturale del telaio.
Per le parti strutturali veicolo, quindi tutte le parti dove vi è riportato un codice di omologazione come telaio, motore, viene identificata la corrrispondenza nella carta di circolazione del veicolo.

Questo articolo non deve tuttavia costituire giustificazione su cui avvalersi se non vengono rispettati tali criteri di montaggio stabiliti sopra. Art. 259

(D.P.R. 16.12.1992. n.495 - regolamento al nuovo codice della strada)
(Art. 100 Codice della strada)
Modalità di installazione delle targhe
1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:
B. posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;
B. posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine;
C. posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;
D. posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;
E. altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;
F. condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso); G. determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico. 2. È ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. È vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. È vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente.

 
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